Banca e finanza: sostenibilità delle assicurazioni

La principale informazione di trasparenza nell’ambito del credito al consumo, che consente di avere un’indicazione di sintesi del costo complessivo del finanziamento, è rappresentata dal tasso annuo effettivo globale (TAEG); quest’ultimo esprime, in percentuale e su base annua, la totalità dei costi da sostenere in relazione al credito concesso e permette di confrontare facilmente e rapidamente le diverse offerte di finanziamento, anche quelle proposte da operatori stranieri sul mercato italiano, trattandosi di un indice armonizzato a livello europeo.

Ancora oggi i consumatori si trovano a dover combattere con la deprecabile prassi degli intermediari di non includere nel computo di questo indicatore di costo quanto corrisposto dal cliente per la sottoscrizione di polizze assicurative collegate alla concessione di credito, laddove ciò sia stato direttamente o indirettamente imposto al consumatore come requisito per l’ottenimento del finanziamento.

Tanto l’art 121 Tub, quanto Le Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG (Sez. VII, par. 4.2.4), quanto il D.M. 8 luglio 1992, Art. 2, individuano nella obbligatorietà della polizza assicurativa l’elemento dirimente ai fini della computazione del relativo costo all’interno del TAEG del finanziamento.

Negli ultimi anni si è andata sviluppando una significativa giurisprudenza dell’Arbitro Bancario e Finanziario relativa alla qualificazione di una polizza assicurativa collegata a un contratto di credito al consumo come obbligatoria o facoltativa. Il Collegio di Coordinamento ha in particolare elaborato un orientamento secondo il quale, anche nel caso in cui la polizza risulti formalmente descritta dal contratto come facoltativa, questa deve presumersi sostanzialmente imposta al cliente e quindi obbligatoria qualora sussistano congiuntamente una serie di elementi:

a) la funzione di copertura del credito della polizza;

b) la contestualità della sua stipula rispetto al finanziamento e la pari durata dei due rapporti;

c) la circostanza che l’indennizzo assicurativo sia parametrato al debito residuo.

Principio di riferimento è dunque quello della irrilevanza dell’espressa qualificazione della polizza come facoltativa nella documentazione contrattuale, in quanto il solo dato formale risulta inadeguato per la valutazione in termini di facoltatività della polizza.

In presenza di tali elementi permane comunque la possibilità per l’intermediario di dimostrare il carattere facoltativo della polizza dando prova alternativamente di avere:

a) proposto al cliente una comparazione dei costi da cui risulti che il finanziamento sarebbe stato offerto alle stesse condizioni indipendentemente dalla sottoscrizione dell’assicurazione;

b) offerto condizioni di finanziamento simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio senza la stipula della polizza;

c) riconosciuto al cliente per tutta durata del rapporto il diritto di recedere dal contratto assicurativo gratuitamente e senza conseguenze negative sul finanziamento.

Quanto agli effetti della difformità tra il TAEG effettivo e quello indicato in contratto, gli art. 125-bis commi 6 e 7 del T.U.B dispongono conseguenze devastanti: nell’ipotesi di mancata inclusione di costi nel calcolo del TAEG (ad es. i premi di polizze assicurative obbligatorie sebbene qualificate come facoltative dall’intermediario), non solo sarà nulla la clausola relativa al costo in sé considerata (per cui nulla sarà dovuto a tale titolo), ma sarà nulla anche la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo, con applicazione del ben più favorevole tasso sostitutivo e diritto del consumatore alla restituzione della maggior somma versata.

Questa interpretazione del combinato disposto dei due commi su indicati, è stata recentemente confermata da un’importante decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF, il quale ha ritenuto questa lettura dei commi 6-7 dell’art. 125-bis del TUB perfettamente coerente con quanto richiesto dalla disciplina europea. Nella decisione 12832/2018, il Collegio di Coordinamento è stato infatti chiamato a valutare proprio la sussistenza, rispetto alla sanzione dell’applicazione del tasso sostitutivo per errata indicazione del TAEG, del carattere di “proporzionalità” richiesto dall’art. 23 della direttiva europea sul credito ai consumatori. Nel dirimere la controversia, il Collegio ha fatto riferimento a una recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (9 novembre 2016 causa C-42/15), la quale aveva ritenuto sussistere il carattere della “proporzionalità” in una ben più severa legge slovacca del 2010 che prevedeva, in caso di non corretta indicazione del TAEG a scapito del consumatore, che il credito concesso fosse considerato del tutto esente da interessi e spese.

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